Servizi > Gestione Ambientale > Presentazione

Presentazione

Breve presentazione del Servizio Gestione Ambientale

Ambiente e salute

Il traguardo proposto in tale settore è prevenire a una qualità ambientale tale da non dar adito a conseguenze o a rischi significativi per la salute umana.

 

Nell'I.N.F.N. e precisamente nell'Amministrazione Centrale, è stato strutturato il Servizio Salute e Ambiente che svolge funzioni di coordinamento fra le strutture dell'Istituto relativamente alle attività di competenza previste nello Statuto. 

Nell'I.N.F.N. Sez. di Milano Bicocca, è compito del Direttore di Struttura, quale Legale rappresentante "Datore di lavoro", destinatario primario degli adempimenti previsti da leggi regolamenti e norme, (infatti viene identificato come produttore ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006 s.m.i., e Cass. III Pen., 4957 del 21/01/2000), individuare i soggetti Preposti alle fasi di gestione dei beni da conferire a recupero e/o smaltimento a rifiuto, detenuti e/o prodotti nell’esercizio dell’attività lavorativa dell'I.N.F.N. Sez. di Milano Bicocca e, adottare le azioni di informazione, formazione e di sensibilizzazione che possano favorire l’attuazione delle procedure stabilite dalla normativa vigente in materia ambientale. Il raggiungimento di tali obiettivi richiede che i responsabili di attività di ricerca e di servizio, in collaborazione con i soggetti competenti individuati dal Direttore di Struttura, attuino le disposizioni vigenti e ogni iniziativa volta al rispetto del Decreto Legislativo n. 152/2006 s.m.i..

Ai sensi del “Decreto Legislativo n. 152/2006 s.m.i.- Norme in materia ambientale”  Parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti-, la gestione dei rifiuti deve essere effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti deve essere effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali. (Rif. Testo unico ambientale Art. 178 Principi).

Il Direttore della Struttura, Dr. Daniele Pedrini, dopo l'individuazione del soggetto competente all’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi Professionali, ha pianificato la riqualificazione del personale individuato a ricoprire la funzione di preposto alla gestione ambientale, quale consulente interno a supporto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e, nello specifico Parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti.

Oggi è attiva la Sottostruttura SPP: Gestione Ambientale, utilizzata dal Direttore della Struttura, e punto di orientamento di prima consultazione, si precisa che per ovvi motivi la sottostruttura non può essere ritenuta l'unica destinataria delle norme, in quanto vale il concetto di corresponsabilità  condivisa, o a catena tra tutti i soggetti della gestione rifiuti, addirittura dei "beni da cui originano i rifiuti".

Da qui è doveroso ricordare la Cass. Pen., sez. III, n. 7746 del 24 febbraio 2004, che sottolineò per la prima volta che "... la responsabilità di un soggetto coinvolto nella gestione dei rifiuti sussiste, nonostante il pieno rispetto da parte sua di tutte le condizioni prescritte dalla normativa, qualora con il proprio comportamento materiale o anche solo psicologico abbia comunque agevolato, incentivato o rafforzato la condotta illecita di altri".

Diventa ora fondamentale anche il Regolamento del Patrimonio dell'I.N.F.N., il quale fra tante cose identifica il Consegnatario e l'Utilizzatore, quindi si ritiene importante riportare  alcune definizioni tratte dal Decreto Legislativo n. 152/2006 s.m.i. in merito al Produttore "Consegnatario" e al Detentore "Utilizzatore":

Produttore di rifiuti: è il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti.

Secondo il regolamento per il patrimonio dei beni dell’I.N.F.N. il Produttore a livello Struttura coincide con Direttore della Sezione, "Consegnatario" garante nei confronti del Presidente dell’INFN per il rispetto degli adempimenti previsti.

Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.

Secondo il regolamento per il patrimonio dei beni dell’I.N.F.N. il Detentore in prima linea coincide con l’Utilizzatore dei beni, ed è "colui che detiene fisicamente il bene".

L'esigenza del Servizio Gestione Ambientale deriva quindi dall'ambito di applicazione del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., che contiene la disciplina generale e organica in materia di rifiuti. Le sue disposizioni sono applicabili anche ai Rifiuti di Apparecchiature elettriche ed Elettroniche "RAEE". Lo stesso decreto di cui sopra, prevede l'emanazione di decreti attuativi per la sua implementazione.

Infatti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con Decreto 8 marzo 2010, n. 65 (Gu 4 maggio 2010 n. 102) emana il:

Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.

Con il decreto di cui sopra ad esempio si stabilisce in modo specifico,  l’obbligo del distributore di apparecchiature elettriche ed elettroniche di ritirare il vecchio apparecchio elettrico-elettronico, a seguito dell’acquisto di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica. Nel caso in cui ci si avvale di tale disposizione,  è necessario trasferire tutta la documentazione alla sottostruttura del Servizio di Prevenzione e Protezione : Gestione Ambientale.

In merito ai RAEE il Governo il 13 dicembre 2013 ha dato il via allo schema di Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).  Il testo è trasmesso al Parlamento per i pareri di rito e tornerà al Governo per l’approvazione.

Il decreto Decreto ministeriale del 17 dicembre 2009  s.m.i. . Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità  dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, prevede adempimenti da assolvere a carico del  Produttore/Detentore di Rifiuti Speciali per il controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Per questo l’ I.N.F.N. Sez. di Milano Bicocca con Sede in P.zza della Scienza 3, 20126 Milano MI, è iscritta al SISTRI come “PDRS”  ossia Produttore/Detentore di Rifiuti Speciali.

Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale. La lotta alla illegalità nel settore dei rifiuti speciali costituisce una priorità del Governo per contrastare il proliferare di azioni e comportamenti non conformi alle regole esistenti e, in particolare, per mettere ordine a un sistema di rilevazione dei dati che sappia facilitare, tra l’altro, i compiti affidati alle autorità di controllo. È questo il motivo per cui è stato realizzato il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, la cui gestione è stata affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente.

La stessa movimentazione del rifiuto a partire dal 3 marzo 2014 comporta l’obbligo per il Produttore di registrare le attività nel sistema SISTRI, come ad esempio:

  • nuova registrazione cronologica di carico;
  • compilazione della Scheda SISTRI Area Movimentazione;
  • compilazione nel Registro Cronologico di una Nuova registrazione di carico/scarico.

La Struttura I.N.F.N. Sez. di Milano Bicocca con Sede in P.zza della Scienza 3, 20126 Milano MI si avvale ad esempio di:

  • un sistema di pesatura "metrico" certificato;
  • imballi adeguati in merito alla natura dei beni identificati e da conferire, noleggiati e/o di proprietà;
  • sistema di etichettatura;
  • attrezzature per il trasporto interno per micro raccolta;
  • Roll-Container di SICUREZZA; Casse metalliche a Norma EUROPEA; Pianali con rotelle, per garantire brevi spostamenti interni, che consentono la movimentazione manuale e meccanica dei carichi in tutta sicurezza;
  • proprio Registro di Carico e Scarico vidimato presso la C.C.I.A.A. di Milano;

inoltre siccome si tratta di micro-raccolta:

  • utilizza il Formulario di Identificazione dei Rifiuti vidimato presso la C.C.I.A.A. di Milano, messo a disposizione del Trasportatore autorizzato.

Attualmente la produzione di un rifiuto comporta fra i tanti obblighi per il "Produttore" di registrare le attività nel Registro di Carico e Scarico, e tenuta dei "FIR" Formulari di Identificazione dei Rifiuti nei tempi e modalità previsti dalla normativa vigente.

Il “Produttore” ha l’obbligo di registrare le attività nel Registro di Carico e Scarico entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo  “come evidenziato nei registri e documenti di tenuta legale”.

Il decreto Decreto ministeriale del 17 dicembre 2009  s.m.i. prevede la nomina del Delegato SISTRI, per ogni singola Unità Locale e/o Unità Produttiva Distaccata. 

Il DM del 15 febbraio 2010, definisce il delegato come “soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale è delegato dall’impresa all’utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica.
Qualora l’impresa non abbia indicato nella procedura di iscrizione alcun delegato”, le credenziali di accesso al SITRI e il certificato per la firma elettronica, verranno attribuiti al rappresentante legale dell’impresa”.

L’ I.N.F.N. Sez. di Milano Bicocca non è iscritta all’Albo dei Gestori Ambientali quindi non è ammesso:

  • trasportare i rifiuti   in autonomia  di qualsiasi natura o  classificazione;
  • trasportare i rifiuti con il proprio autoveicolo o con quello dell’Istituto;
  • trasportare i rifiuti  dall’Unità Locale di P.zza della Scienza 3 - 20126 Milano (regolarmente dichiarata al SISTRI) ad un’altra Struttura e/o verso eventuali Unità Produttive-Esterne-Distaccate dall’Unità Locale di cui sopra e viceversa;
  • conferire i propri rifiuti a terzi che non siano iscritti all’Albo dei Gestori Ambientali.

L’ I.N.F.N. Sez. di Milano Bicocca può conferire  i propri rifiuti esclusivamente all’Impresa appaltatrice/Trasportatore/Impianto di raccolta,  con la/il quale si istituisce un contratto di appalto per:  ritiro, trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuto speciali non pericolosi e/o pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia ambientale.

I contatti con l'Impresa appaltatrice/Trasportatore/Impianto di raccolta ecc..., avvengano attraverso il Preposto alla Gestione Ambientale/Responsabile Unico del Procedimento, il quale secondo procedure ad hoc traccia i beni dall'origine al conferimento a recupero e/o smaltimento a rifiuto.

 

     last updated on: 30.04.2014, 10:10 by: Giulio Galotta