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Regolamento della Gestione Ambientale nell'I.N.F.N.

Linea Guida per la Gestione Ambientale nell'I.N.F.N.

Nella lettura della Linea Guida per la Gestione Ambientale nell'I.N.F.N. si tenga presente che  è ispirata al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive integrazioni e modifiche. Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e si ricorda che il 29 aprile 2006 è entrato in vigore il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", impropiamente definito "Testo Unico Ambientale" o ancor peggio, "Codice dell'ambiente". Di seguito sono stati emanati numerosi provvedimenti di modifica del decreto di cui sopra, quindi oggi ci atteniamo al Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" successive modifiche e integrazioni. Tale per cui ci sono state delle importantissime novità che ovviamente non sono contemplate nella linea guida di cui sopra.

A tal fine si fa presente che il D.Lgvo 205/10 ha riportato delle Modifiche all’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di fatti riscrive le definizioni di commerciante e intermediario:

"commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
 

"intermediario": qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.

Il comma 5  dell'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", prescrive anche l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambinetali, per svolgere attività di intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

Si ricorda l'art. 188 - (Oneri dei produttori e dei detentori) del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. prevede che la responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;

b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, ...............

Caso indicato nel capitolo 3 della Linea Guida per la Gestione Ambientale nell'I.N.F.N. :  se oggi il Direttore della Struttura volesse affidare all'Università la gestione dei propri rifiuti speciali, la stessa Università si potrebbe configurare ad esempio come intermediario di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

A seguito parere richiesto ad alcuni consulenti esperti di Diritto Ambientale, gli unici rifiuti che l'I.N.F.N. potrebbe far gestire dall'Università "Amministrazione tenuta" oggi come oggi,  potrebbero essere quelli urbani e/o assimilati agli urbani,  i quali vengono conferiti dalla Stessa Università,  secondo accordi e convenzioni con il servizio pubblico di raccolta e,  di conseguenza l'I.N.F.N. Sez. di Milano Bicocca essendo Ospite dell'Università,  si potrebbe avvalere dello stesso servizio secondo gli accordi riportati nella convenzione vigente fra l'I.N.F.N. e L'Università degli Studi di Milano Bicocca (e/o accordi aggiuntivi).

Per gli approfondimenti si consiglia di prendere visione dei testi di legge originali,  pubblicati sulla gazzetta ufficiale, nonchè di consultare i seguenti siti internet:

  1. www.normattiva.it;
  2. www.minambiente.it;
  3. www.sistri.it.

Si consiglia inoltre gli utilizzatori dei beni derivanti dal patrimonio dell'I.N.F.N. detenuti dal personale dell'I.N.F.N. Sez. di Milano Bicocca di prendere visione dei seguenti documenti:

Regolamento per la Gestione del Patrimonio dell'I.N.F.N.

DISPOSIZIONE 30 giugno 2010. Attuazione del regolamento per il patrimonio.

 

 

 

 

     last updated on: 11.03.2014, 11:47 by: Giulio Galotta