Regolamento REACH
L'I.N.F.N. Sez. di Milano Bicocca utilizzatore a valle
L'I.N.F.N. Sez. di Milano Bicocca si configura "Utilizzatore a Valle di sostanze chimiche" quindi è coinvolta nell'implementazione del REACH.
Abbiamo l’obbligo di "utilizzare" le sostanze secondo gli "usi identificati" dal proprio Fornitore e all'interno degli "scenari di esposizione" da esso comunicati, assicurando la trasmissione di informazioni puntuali e complete sulle sostanze e sui preparati, lungo tutta la filiera.
Richiedere la Scheda di Sicurezza in conformità al REACH
In merito all'aquisto di sostanze/agenti chimici pericolosi o non pericolosi, è necessario uniformarsi al Regolamento CE n. 1907/2006, noto comunemente come REACH (acronimo di Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals).
Il Regolamento CE n. 1907/2006
Il Regolamento CE n. 1907/2006, noto comunemente come REACH (acronimo di Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals), è il sistema europeo integrato di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche.
REACH nasce dall’esigenza di rafforzare la protezione della salute umana e dell'ambiente dagli effetti nocivi delle sostanze chimiche e al tempo stesso mira a migliorare la competitività e la capacità di innovazione dell'industria chimica europea.
Il REACH è entrato in vigore il 1° giugno 2007 e ha sostituito numerose direttive e regolamenti, in particolare:
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direttiva 91/155/CEE relativa alle schede dati di sicurezza (SDS): l’obbligo di redazione e consegna delle SDS è dettato dall’art. 31, mentre il nuovo modello per la struttura della SDS è contenuto nell’allegato II del REACH (già modificato dal Regolamento CE n. 453/2010)
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direttiva 76/769/CEE relativa alle restrizioni per l’immissione sul mercato:dal 1/6/2009 il riferimento per le sostanze soggette a restrizioni è l’allegato XVII (già modificato dai Regolamenti CE n. 552/2009 e n. 276/2010)
Le aziende che importano e fabbricano sostanze in quantitativi pari o superiori a 1 t/anno devono presentare all’ECHA un dossier di registrazione. Le sostanze Phase-in possono usufruire di tempi più lunghi per la registrazione (2010, 2013, 2018) a fronte di una pre-registrazione (art. 28 REACH).
Il Regolamento REACH è giunto alla conclusione del suo lungo percorso, iniziato nel febbraio 2001 con il Libro Bianco sulla “Strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche”.
Il testo consolidato del REACH, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 29 maggio 2007, è entrato in vigore il 1° giugno 2007.
Si tratta di una rivisitazione di oltre 40 normative europee attualmente in vigore, con un ampliamento di campo di applicazione di procedure circa la produzione, l’importazione e l’uso di sostanze chimiche, che solo in Italia coinvolgerà oltre 2.000 Imprese Chimiche e oltre 100.000 Imprese di Trasformazione Industriale.
LO SCOPO
Scopo del REACH è avviare un sistema unico di Registrazione e di Valutazione delle circa 30.000 sostanze chimiche “esistenti” (ovvero quelle introdotte sul mercato prima del settembre 1981) e “nuove” (dopo il settembre 1981), al fine di assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.
Con il nuovo sistema, chi produce e chi importa da Paesi extra UE una sostanza - in quanto tale o contenuta in un preparato - in quantità uguale o superiore ad una tonnellata all’anno, ha l’obbligo di "registrarla" presso l’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche.
Il REACH prevede infatti l'istituzione di un'Agenzia, con sede ad Helsinki, che avrà il compito di gestire gli aspetti tecnici, scientifici ed amministrativi del Regolamento e di armonizzarne le procedure a livello europeo.
LA REGISTRAZIONE
La Registrazione comporta la redazione di:
un Dossier Tecnico, nel quale sono fornite le informazioni relative alle proprietà intrinseche - chimico-fisiche, tossicologiche ed ecotossicologiche - e agli usi delle sostanze (i dati richiesti saranno in proporzione ai volumi prodotti o importati annualmente);
un Rapporto sulla Sicurezza Chimica, che riporta la valutazione del rischio delle sostanze.
LA VALUTAZIONE
L’Agenzia si occuperà della Valutazione dei Dossier Tecnici mentre le Autorità Competenti degli Stati Membri, sotto il coordinamento dell’Agenzia, effettueranno la Valutazione delle Sostanze, con la facoltà di richiedere ulteriori informazioni, rispetto a quelle riportate nel Dossier Tecnico.
L’AUTORIZZAZIONE
Le sostanze con particolari proprietà pericolose per la salute umana - i CMR (cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione) di categoria 1 e 2 - o per l’ambiente - i PBT (persistenti, bioaccumulabili, tossici) e i vPvB (molto persistenti, molto bioaccumulabili) - così come altre sostanze di “similar concern”, quali ad esempio i modulatori endocrini, saranno soggette ad un regime di Autorizzazione.
Tale procedura prevede che, in relazione allo specifico uso, la produzione e l’importazione di queste sostanze siano preventivamente autorizzate.
GLI UTILIZZATORI A VALLE
Anche gli Utilizzatori a Valle di sostanze chimiche sono coinvolti nell'implementazione del REACH: essi hanno infatti l’obbligo di "utilizzare" le sostanze secondo gli "usi identificati" dal proprio Fornitore e all'interno degli "scenari di esposizione" da esso comunicati, assicurando la trasmissione di informazioni puntuali e complete sulle sostanze e sui preparati, lungo tutta la filiera.
Rettifica Regolamento (UE) n. 494/2011 della Commissione del 20 maggio 2011 recante modifica del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII (cadmio). (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 134 del 21 maggio 2011) (689.82 kB)
concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (Difeniletere, pentabromo derivato e PFOS). (701.85 kB)
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 44 del 18 febbraio 2011) (707.97 kB)
(117.33 kB)
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