Servizi > Prevenzione e Protezione (old) > Compiti del Servizio Prevenzione e Protezione > d) Proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori > Direttiva Macchina 2006/42/CE

Direttiva Macchina 2006/42/CE

Direttiva macchine 2006/42/CE

Decreto legislativo 17/2010

Linea Guida ISPESL

 

L’entrata in vigore della presente Direttiva è il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Comunità Europea (Art. 29); la data di pubblicazione è il 09 giugno 2006 conseguentemente, essa ha assunto validità il 29 giugno 2006.
La direttiva 98/37/CE è stata conseguentemente abrogata (Art. 25 – Dir. 2006/42/CE).
Gli stati membri della Comunità Europea hanno tempo fino al 29 giugno 2008 per adottare e pubblicare il decreto attuativo. Normalmente, questi decreti sono la fotocopia delle direttive; pertanto non dovremmo aspettarci ulteriori novità..

 

Campo di applicazione


Questa direttiva si applica ai seguenti prodotti:
a) macchine
b) attrezzature intercambiabili
c) componenti di sicurezza
d) accessori di sollevamento
e) catene, funi e cinghie
f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica
g) quasi-macchine

 

Attenzione!

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente Direttiva le macchine appositamente progettate e costruite ai fini di ricerca per essere TEMPORANEAMENTE utilizzate nei laboratori di ricerca.

Da notare che l'esclusione NON si applica qualora l'uso non sia TEMPORANEO.

 

 

Cos’è una macchina?

Definizione di «macchina» secondo la Direttiva 2006/42/CE:
“Insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composta di parti o componenti, di cui uno almeno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata”.

Cos’è una quasi-macchina?
Definizione di «quasi-macchine» secondo la Direttiva 2006/42/CE:
“insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva”.
La "direttiva macchine" definisce gli obiettivi o "requisiti essenziali" in materia di sicurezza e di salute ai quali devono rispondere i prodotti definiti nel campo di applicazione, in occasione della loro fabbricazione e prima della loro immissione sul mercato.
Le Norme europee armonizzate vengono elaborate sulla base dei requisiti essenziali dagli organismi europei di normalizzazione. Queste norme, non obbligatorie, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e trasposte sotto forma di norme nazionali dal contenuto identico.
Per qualsiasi macchina o prodotti definiti nel campo d’applicazione fabbricato conformemente alle norme armonizzate, si ha la "presunzione di conformità" ai requisiti essenziali.
La conformità delle macchine e dei prodotti definiti nel campo d’applicazione della direttiva ai requisiti essenziali è stabilita nel corso di procedure di valutazione i cui moduli vengono descritti negli allegati alla direttiva stessa.

Le macchine, al momento dell’immissione sul mercato, devono essere accompagnate dalla documentazione obbligatoria prevista e dalla dichiarazione "CE" di conformità e della marcatura "CE" di conformità.
La nuova dichiarazione "CE" di conformità dovrà riportare oltre al nome ed al titolo di chi firma la stessa, anche il nome e l’indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico e/o la documentazione tecnica pertinente.



 


     last updated on: 01.04.2010, 15:30 by: Giulio Galotta