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Lavoratrici madri

La tutela delle lavoratrici madri

La gravidanza è uno dei tanti aspetti della vita quotidiana.
In questa pagina impariamo a conoscere la gravidanza, il puerperio e l'allattamento nelle attività lavorative dell'I.N.F.N..
 
Presentazione - la gravidanza
La gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana. Tuttavia condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più in gravidanza o nel periodo del puerperio e dell'allattamento.

Molte attività lavorative possono costituire per la Lavoratrice in gravidanza - puerperio - allattamento una condizione di pregiudizio o di rischio per la sua salute o per quella del bambino. Per tale motivo il Legislatore ha emanato specifiche norme preventive a tutela delle Lavoratrici madri.

In generale, per tutte le Lavoratrici è previsto il divieto di adibirle al lavoro nei due mesi antecedenti e nei tre mesi successivi al parto (congedo di maternità).
In particolari condizioni è facoltà della Lavoratrice chiedere la flessibilità del periodo del congedo di maternità (1 mese prima e 4 mesi dopo il parto).

Le Lavoratrici in gravidanza puerperio ed allattamento non possono essere adibite a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri così come individuati dalla normativa di riferimento.
Qualora ricorrano tali circostanze, la Lavoratrice deve essere allontanata dal rischio lavorativo, assegnandola ad altra mansione compatibile oppure, qualora non fosse possibile lo spostamento di mansione, con l'interdizione al lavoro.

L'interdizione viene disposta dal Servizio Ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro, previa acquisizione della valutazione - dichiarazione dei rischi occupazionali da parte del Datore di lavoro e se, ritenuta necessaria, della certificazione sanitaria del medico del lavoro dello SPISAL.
 
La normativa di riferimento
L'attuale norma di riferimento di tutela delle lavoratrici madri è costituita dal DLgs 26 marzo 2001 n. 151, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità".

Il Capo II del D.Lgs. stabilisce le modalità operative al fine di garantire la tutela della sicurezza e della salute della lavoratrice durante il periodo di gravidanza e fino a 7 mesi di età del figlio, definendo altresì ruoli e competenze di 3 soggetti fondamentali:

Protocollo di intesa per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici madri
Il documento presenta le linee guida relativamente agli aspetti di tutela della salute della lavoratrice madre e del nascituro. In esso vengono ripresi i riferimenti normativi in materia di tutela della lavoratrice ed illustrati i principali fattori di rischio per la salute della donna e del bambino presenti nei luoghi di lavoro. Il documento rappresenta una utile guida per il datore di lavoro che deve adempiere agli obblighi di tutela nei confronti delle dipendenti in stato di gravidanza ed un valido mezzo di informazione per le lavoratrici che devono conoscere i propri diritti.
 
Lavori vietati per le lavoratrici madri
(Art. 7, D. Lgs. 151/2001)
Elenco dei lavori faticosi, pericolosi ed insalubri (Allegato A);
Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro vietati (Allegato B);
Elenco rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro (Allegato C).
 
La figura della lavoratrice madre. Diritti e doveri

 

La lavoratrice
 

È oggetto della tutela;

Deve informare il Datore di lavoro del proprio stato di gravidanza, al fine di attivare le misure di tutela conseguenti ed ottenere i diritti previsti dalla Legge;

Può presentare istanza al Servizio Ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro al fine di ottenere l'astensione dal lavoro:
    • sia nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dalla gravidanza;
    • sia per condizioni di rischio lavorativo.
       
 
Compiti e obblighi del datore di lavoro nei confronti della lavoratrice madre 

Il datore di lavoro
 

Compiti del datore di lavoro

È responsabile della tutela della sicurezza e della salute della lavoratrice;

Ha l'obbligo di valutare preventivamente, con il concorso del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dai rischi (RSPP), medico competente e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), i rischi presenti nell'ambiente di lavoro, tenendo conto anche della possibilità della presenza di lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento;

In esito alla valutazione dei rischi definisce le condizioni di lavoro eventualmente non compatibili con lo stato di gravidanza-puerperio-allattamento e le misure di prevenzione e di protezione che intende adottare a tutela delle lavoratrici madri, informando le lavoratrici ed il RLS.

 

Condotta in caso di gravidanza della dipendente

Venuto a conoscenza dello stato di gravidanza di una lavoratrice:

la allontana immediatamente dalla eventuale situazione di rischio;

provvede ad assegnarla ad altra mansione compatibile con lo stato di gravidanza, anche modificando temporalmente le condizioni o l'orario di lavoro, informando il Servizio Ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro del provvedimento adottato;

qualora le modifiche delle condizioni di lavoro non fossero possibili per motivi organizzativi o altro, informa per iscritto il Servizio Ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro per i provvedimenti di competenza (interdizione al lavoro).

Il Datore di lavoro (Art. 11 D. Lgs. 151/2001), fermo restando i divieti già previsti dall'art. 7, nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata ai sensi dell'art. 17 e 28 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i., dovrà tenere conto anche della presenza di personale femminile che può essere maggiormente suscettibile in gravidanza / puerperio / allattamento all'esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o particolari condizioni di lavoro di cui all'Allegato C del Testo Unico.

Il Datore di lavoro (Art. 11 D. Lgs. 151/2001), informa le lavoratrici ed il RLS sull'esito della valutazione e sulle misure di prevenzione e di protezione che intende adottare al fine di evitare l'esposizione della lavoratrice (gestante, puerpera o in allattamento) a rischi per la sua sicurezza e salute, del nascituro e del neonato in allattamento.

Divieti

È fatto divieto (Art. 53 D. Lgs. 151/2001) di adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di 1 anno di età del bambino.

Il Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro

Ruolo e competenze

È informato sui provvedimenti di cambio mansione adottati dal Datore di lavoro in situazione di lavori vietati o comunque ritenuti pregiudizievoli, in base alla valutazione dei rischi, per la sicurezza e la salute della lavoratrice.

 

Interdizione o astensione dal lavoro

In situazione di lavori vietati o comunque ritenuti pregiudizievoli per la sicurezza e la salute della lavoratrice, e nella impossibilità di cambio mansione dichiarata dal Datore di lavoro, acquisita la certificazione sanitaria da parte dello SPISAL (competente per il territorio ove è situata l'Azienda), può disporre l'interdizione anticipata al lavoro per la lavoratrice sino al termine del congedo di maternità (3 mesi dopo il parto) oppure, per particolari condizioni lavorative, sino a 7 mesi dopo il parto.

Su istanza della lavoratrice dispone, secondo le risultanze dell'accertamento medico effettuato presso servizi del SSN, l'astensione dal lavoro nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presuppone possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.
 

La tutela delle lavoratrici madri - Condizioni di lavoro a rischio

Compiti della lavoratrice e del datore di lavoro in caso di gravidanza in condizioni di lavoro a rischio
 

Lavoratrice in gravidanza in condizioni di lavoro a rischio

 

Compiti della lavoratrice

La Lavoratrice comunica al Datore di lavoro il suo stato di gravidanza.

 

Compiti del datore di lavoro

il Datore di lavoro verifica se la mansione lavorativa assegnata alla dipendente è tra quelle a rischio per la gravidanza/allattamento; qualora così fosse: la allontana immediatamente dalla eventuale situazione di rischio; provvede ad assegnarla ad altra mansione compatibile con lo stato di gravidanza, anche modificando temporalmente le condizioni o l'orario di lavoro, informando il Servizio Ispezione del Ministero del Lavoro del provvedimento adottato (modello 01); qualora le modifiche delle condizioni di lavoro non fossero possibili per motivi organizzativi o altro, informa per iscritto (modello 01) il Servizio Ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro per i provvedimenti di competenza (interdizione al lavoro); indirizza la lavoratrice, con la dichiarazione di cui sopra, allo SPISAL territorialmente competente(1) per il rilascio della certificazione sanitaria che l'interessata provvederà a consegnare personalmente al Servizio Ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro, congiuntamente al certificato di gravidanza(2) e alla dichiarazione del Datore di lavoro. Presso il Servizio Ispezione la Lavoratrice compilerà la domanda di interdizione obbligatoria al lavoro (modello 02).

Note:
(1) è territorialmente competente lo SPISAL ove è situata l'Azienda o Unità produttiva;
(2) il certificato deve attestare la settimana di gestazione, la data dell'ultima mestruazione e l'epoca prevista del parto.



 

La tutela delle lavoratrici madri - Gravidanza a rischio

Diritto all'astensione obbligatoria dal lavoro qualora si presentino gravi complicanze durante la gravidanza
 

Lavoratrice in condizioni di gravidanza a rischio

Quando presentare la domanda

La Lavoratrice, qualora presenti gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, indipendentemente dal lavoro svolto, ha diritto all'astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza a rischio.
 

 

A chi presentare la domanda

La Lavoratrice presenterà la certificazione medica al Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro:
direttamente se la certificazione è stata rilasciata da un medico ginecologo pubblico;
dopo averla fatta vistare presso il Distretto sanitario di appartenenza, se la certificazione è stata rilasciata da un medico ginecologo privato.

Istanza per complicanze: fac-simile

Modulo richiesta interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gestazione.

Scarica l'Istanza per complicanze: fac-simile.

 

 

 

La tutela delle lavoratrici madri - Flessibilità del congedo di maternità

Le lavoratrici che non sono impiegate in lavori pesanti o prericolosi possono usufruire della flessibilità del congedo di maternità
 

 

Flessibilità del congedo di maternità

 

Durata del congedo

Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità (5 mesi), le lavoratrici che non effettuano lavori pericolosi, faticosi o insalubri (artt. 7 e 11 del D. Lgs. 151/01) possono usufruire della flessibilità del congedo, astenendosi dal lavoro a partire del mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto.
 

 

Requisiti per ottenere il congedo

Per poter avvalersi della flessibilità del congedo di maternità è necessario che il medico specialista ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale ed il medico competente aziendale (ove previsto per legge) certifichino che tale opzione non comporta pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Se in azienda non è prevista la figura del medico competente, è necessaria la dichiarazione del datore di lavoro che lo attesti.
 

 

 Quando presentare la domanda

La lavoratrice, entro la fine del 7° mese di gravidanza, dovrà fare specifica richiesta di flessibilità del congedo di maternità al Datore di lavoro ed all'INPS (per il settore pubblico solo al Datore di lavoro), compilando il modulo per la domanda di astensione obbligatoria (modello 03) che contiene un apposito riquadro, allegando:
certificato del medico ginecologo pubblico che attesti che le condizioni di salute della gestante consentono il proseguimento dell'attività lavorativa fino alla fine dell'8° mese di gravidanza;
certificato del medico competente aziendale che attesti l'assenza di rischi per la salute e la sicurezza nella mansione svolta dalla lavoratrice; eventuale dichiarazione del Datore di lavoro che attesti che la mansione svolta dalla lavoratrice non prevede l'obbligo della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente.

 

La tutela delle lavoratrici madri - Modulistica

Modulistica per lavoratrice e datore di lavoro

Modello 01
Scheda da trasmettere al Servizio Ispezione del Ministero del Lavoro per avvertire che lo stato di gravidanza/allattamento della lavoratrice ha comportato l'assegnazione di mansioni compatibili oppure per chiederne l'interdizione dal lavoro. La lavoratrice, con la dichiarazione di cui sopra deve presentarsi, previo appuntamento telefonico, allo SPISAL territorialmente competente(1) per il rilascio della certificazione sanitaria che l'interessata provvederà a consegnare personalmente al Servizio Ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro, congiuntamente al certificato di gravidanza(2) e alla dichiarazione del Datore di lavoro (Mod. 01).
(1) è territorialmente competente lo SPISAL ove è situata l'Azienda o Unità produttiva
(2) il certificato deve attestare la settimana di gestazione, la data dell'ultima mestruazione e l'epoca prevista del parto
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Scarica il modello 01

 

  

Modello 02
Domanda per l'interdizione obbligatoria dal lavoro ad integrazione del modello 01.
 

 

 

 

Scarica il modello 02 

 

Modello 03

Flessibilità del congedo di maternità. La lavoratrice, entro il settimo mese di gravidanza, dovrà presentare la richiesta di astensione obbligatoria all'INPS e al datore di lavoro.
 

 

 

 

 

Istanza per complicanze: fac-simile

 

 

Modulo richiesta interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gestazione.

Scarica l'Istanza per complicanze: fac-simile

 

     last updated on: 07.04.2010, 14:04 by: Giulio Galotta