Servizi > Prevenzione e Protezione (old) > Fascicoli informativi sui rischi "Art. 26 D.Lgs. 81/2008 s.m.i." > Appalti con rischi da interferenza

Affidamento di incarichi ad Imprese appaltatrici e/o Lavoratori autonomi, nel caso in cui vi sono rischi da interferenza

Iter preliminare da seguire per l'affidamento di incarichi ad  Imprese appaltatrici e/o Lavoratori autonomi, nel caso in cui vi sono rischi da interferenza

 

Procedura Appalti con rischi da interferenza

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione sono regolate dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 s.m.i. (Modifiche del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) s.m.i.

 

Modulistica di base

a) Modello di dichiarazione Si Interferenze (Allegare alla richiesta di offerta e far pervenire al Servizio di Prevenzione e Protezione);

 

b) L'Impresa appaltatrice/sub appaltatrice/lavoratore autonomo deve inoltrare il proprio DVR ad hoc per l'attività commissionata.

 

c) Modello Richiesta di accesso del Personale;

 

d) Allegato Verbale di sopralluogo DUVRI (Verbale da fare congiuntamente prima di iniziare i lavori:  Impresa appaltatrice-Subappaltatrice/Autonomo e Committente)

 

1) Valutare i rischi

E' necessario eseguire una valutazione dei rischi preventiva sui rischi esistenti: derivanti dal luogo stesso, dalle attrezzature presenti,  dall'impiego delle sostanze chimiche, dalla presenza di agenti fisici, ecc..; dalle misure di prevenzione e di emergenza attuate/da attuare; dalle misure di prevenzione collettive attuate/da attuare, dai dispositivi di protezione individuali necessari;  (un primo indizio da dove ricavare i dati è sicuramente il Documento di Valutazione dei Rischi "DVR", il documento è consultato esclusivamente nella Sezione I.N.F.N.).

Il DVR e quindi la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i.  è un obbligo indelegabile del Datore di lavoro,  il quale si avvale del supporto tecnico professionale del Servizio di Prevenzione e Protezione, per i rischi di competenza del SPP, inoltre il Datore di lavoro richiede la collaborazione del Medico competente (D.Lgs. 81/2008 s.m.i.) e dell'Esperto qualificato (art. 77 D.Lgs. 230/1995 s.m.i.) ed eventualmente altre figure professionali necessarie.

Il Datore di lavoro deve sempre consultare il R.L.S. in riferimento alle sue attribuzioni (che dovrebbe essere una persona informata e formata) ove presente. Il R.L.S. ha le attribuzioni ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 81/2008 s.m.i..

Il R.L.S. è l'interfaccia fra i lavoratori e il Datore di lavoro e/o S.P.P. per gli aspetti di salute e sicurezza.

Le competenze del Servizio di Prevenzione e Protezione, vanno ricercate in quelle conseguite dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed eventualmente dagli Addetti al SPP, per la verifica delle competenze è necessario consultare l'R.S.P.P. e verificare il Libretto formativo del soggetto che copre le funzioni di R.S.P.P. e/o ASPP.

Ove si riscontra che il R.S.P.P. e/o l'ASPP non ha le competenze "certificate" per i rischi dell'Istituto Nazionale di Fisica nucleare Sez. di Milano Bicocca, sarà necessario che le acquisisce su indicazione preventiva del Datore di lavoro, altrimenti non può svolgere le sue funzioni di R.S.P.P. o di ASPP, queste competenze per l'RSPP sono quelle indicate dall'art. 32 del D.lgs. 81/2008 s.m.i..

Nel caso in cui sono richieste competenze più specifiche e/o abilitazioni particolari e l'R.S.P.P. non ha i requisiti idonei, è obbligo del Datore di lavoro consultare Figure  Professionali adeguate per supportare il Servizio di Prevenzione e Protezione, infatti è inimmaginabile che un R.S.P.P. abbia tutte le competenze necessaria per svolgere i compiti previsti dal Servizio di Prevenzione e Protezione e per affrontare TUTTE le problematiche di:

Igiene - Salute - Sicurezza - Ambiente.

 

2) Valutare i rischi dalle interferenze

Ai sensi dell'articolo 18 del Decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i. è obbligo del Datore di Lavoro e/o del Dirigente elaborare il documento di cui al comma 2 del Decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i. lettera p): documento unico di valutazione dei rischi dalle interferenze "DUVRI".

Il DUVRI quindi si elabora tenendo in considerazione i rischi presenti presso la Sede del Committente "luogo oggetto del contratto", ed eventualmente i rischi indotti dall'Impresa appaltatrice/Lavoratore autonomo/Subappaltatori.

Quinidi anche l'Imprese appaltatrici/Lavoratori autonomi/Subappaltatori, devono cooperare con il Datore di Lavoro committente/Dirigente per fornire informazioni in merito ai rischi introdotti nella Sede del Committente "luogo di lavoro oggetto del contratto", inoltrando il proprio DVR per la specifica attività oggetto del contratto.

Il DUVRI può essere realizzato anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5.

Il DUVRI, su richiesta del R.L.S. e per l’espletamento della sua funzione, deve essere consegnato tempestivamente in copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Il  DUVRI è consultato esclusivamente nella Sede.

Ricordando che la valutazione dei rischi dalle interferenze quindi potrebbe essere delegata dal Datore di lavoro,al Dirigente ma con specifica delega di funzioni ai sensi dell'art. 16  del Decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i..

A seguito della valutazione dei rischi dalle interferenze, da richiedere a cura del R.U.P. al Direttore della Sezione, quest'ultimo si avvale delle figure della sicurezza sopra menzionate,  il R.U.P. può richiedere l'offerta seguendo i criteri imposti dal "Codice degli Appalti Pubblici" e l'art. 26 del Decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i., specificando:

-  i costi della sicurezza per eliminare o ridurre i rischi dalle interferenze (in questo caso non calcoliamo i costi della sicurezza per i rischi propri dell'Impresa, ma quelli relativi ai rischi per le interferenze, al fine di eliminarli e/o ridurli al minimo possibile);

che è necessario fare un :

- sopralluogo preliminare prima che l'Impresa inizia a lavorare, in questa fase fate il    sopralluogo congiunto, verbalizzando il tutto.

 

Si consiglia al R.U.P. di fare anche un sopralluogo congiunto con il R.S.P.P. dell'Università degli Studi di Milano Bicocca.


3) Inviare alla richiesta di offerta:


a) Modello di dichiarazione Si Interferenze (Allegare alla richiesta di offerta e far pervenire al Servizio di Prevenzione e Protezione);

ATTENZIONE!

ll modello di cui sopra potrebbe essere non esaustivo per taluni Appalti, resta al R.U.P. valutare la congruenza del documento e la sua esaustività.

b) Il DUVRI PRELIMINARE redatto a seguito della valutazione dei rischi dalle interferenze (questo documento deve essere sottoscritto dall'Impresa  e restituito al Servizio di Prevenzione e Protezione);

In altri casi si potranno inviare all'Impresa Appaltatrice/Subappaltatrice o al  Lavoratore autonomo preliminarmente le seguenti informazioni:

- specifici rischi presenti nel luogo di lavoro oggetto del contratto;

- le misure di prevenzione in atto o da mettere in atto;

- le misure di protezione in atto o da mettere in atto;

- le misure di emergenza e pronto soccorso in vigore e o da predisporre;

-  i costi della sicurezza per eliminare o ridurre i rischi dalle interferenze (tali costi se assoggettati all'Impresa Appaltatrice/Subappaltatrice o al Lavoratore autonomo non sono soggetti al ribasso e vanno indicati e specificati nella richiesta di offerta e nel contratto);

Esempi di DUVRI:

sono disponibili presso il Servizio di Prevenzione e Protezione.


c) L'Impresa appaltatrice/sub appaltatrice/lavoratore autonomo deve inoltrare il proprio DVR ad hoc per l'attività commissionata.



4) Il Servizio di Prevenzione e Protezione deve ricevere tutti i documenti di cui sopra, l'R.S.P.P.  collabora alla compilazione del DUVRI definitivo, e lo sottopone al Direttore che ha la responsabilità del Documento nel caso in cui non sono state eseguite deleghe di funzioni al Dirigente).

Il Direttore e/o il Dirigente opportunamente delegato lo sottopone:

- al Responsabile Unico del Procedimento;

- al R.L.S. se ne fa richiesta;

- al Dirigente -Preposto del Laboratorio se pertinente;

- ai Lavoratori della Sede coinvolti.


5) Il R.U.P. inoltrerà all'Impresa appaltatrice/Subappaltatrice o al Lavoratore autonomo il DUVRI definitivo:

L'Impresa appaltatrice e/o il Lavoratore autonomo Sub appaltatore (se consentito dal Committente ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. 163/2006 s.m.i.) lo deve ritornare  con firma in calce in originale al R.U.P. che lo trasferisce al Datore di Lavoro/Dirigente e S.P.P. di seguito il S.P.P. avviserà il R.U.P. dell'esito e della corretteza.

Attenzione!:

Nel campo di applicazione del "Codice dei contratti pubblici" ossia decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, il D.U.V.R.I. è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.


6) Ad ordine firmato ed approvato dal Direttore il R.U.P. a seguito delle sue valutazioni può:

 - confermare la Richiesta d'Ordine all'Impresa appaltatrice, Lavoratore autonomo; Subappaltatrice;

- fissare la data dell' intervento avvisando preventivamente almeno 7 giorni prima:


a) il Servizio di Prevenzione e Protezione Sede trasmettendo il Modello: Richiesta di accesso del Personale;


b) il Servizio di  Prevenzione e Protezione dell'Università trasmettendo il Modello di presa visione del Dossier informativo;


c) il Dirigente - il Preposto (responsabile del laboratorio) - i Lavoratori interessati - ecc..;


d) l'Ufficio Risorse Immobiliari e Strumentali dell'Università degli Studi di Milano Bicocca;

 

e) I referenti del C.N.R. ove pertinente (Edificio U9 Via Roberto Cozzi 53 20125 Milano).


7) All'arrivo dell'Impresa appaltatrice/Subappaltatrice e/o Lavoratore autonomo il R.U.P. deve fare un sopralluogo preventivo con i Referenti dell'Impresa appaltatrice/Subappaltatrice e/o Lavoratore autonomo, e redige questo verbale:


Allegato Verbale di sopralluogo DUVRI (Verbale da fare congiuntamente prima di iniziare i lavori:  Impresa appaltatrice-Subappaltatrice/Autonomo e Committente)

TUTTI questi verbali, insieme a TUTTI i documenti originali che rilascia l'impresa appaltatrice/Lavoratore autonomo/Subappaltatore, devono  ritornano al S.P.P. Sede.

Il DUVRI è un documento D I N A M I C O, va aggiornato prima di ogni cambiamento delle modalità di lavoro che comportano rischi da interferenza e non indicati nel precedente DUVRI.

Per informazioni e approfondimenti,  rivolgersi al Servizio di Prevenzione e Protezione.

 

Note finali

Segreto professionale:

Il segreto professionale è l’obbligo a non rivelare le informazioni aventi natura di segreto, apprese all’interno del rapporto fiduciario.
Ha un fondamento:

  • etico legato al rispetto della persona;
  • deontologico sancito come norma di comportamento professionale nel Codice al Capo III Titolo III, con un forte richiamo ad un obbligo di riservatezza;
  • giuridico sancito dall’art. 622 del c.p. dalla Legge 675/96 sulla privacy e dalla Legge del 3 aprile 2001 n. 119.

Il segreto professionale tende a proteggere la riservatezza dell’individuo.

Il mancato rispetto della riservatezza è punibile a querela della persona offesa, ed è importante sottolineare che, perchè sia reato e quindi punibile occorre:

  • la querela della persona offesa
  • senza giusta causa, per cui si presuppone che ci sia una giusta causa, cioè quando ci sono interessi maggiori rispetto a quelli tutelati dal segreto professionale;
  • se dal fatto può derivare nocumento, cioè pregiudizio, un danno ingiusto cioè contrario al diritto, arrecato al soggetto.

Segreto d’ufficio

L’art. 28 della L. 241/90 prevede che l’impiegato debba mantenere il segreto d’ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti ed operazioni amministrative, in corso o concluse , ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori dalle ipotesi e dalle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell’ambito delle proprie attribuzioni, l’impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall’ordinamento.

Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso ai sensi del comma 1 (comma 2) e dell’art. 10 del D.Lgs. n. 267 del 2000.
Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni (comma 3).
L’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento (comma 4).

I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell’àmbito e nei limiti di tale connessione.

A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l’eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all’accesso (comma 5).

Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (comma 7).

Sanzioni amministrative:
Alla violazione del segreto d’ufficio consegue l’irrogazione di sanzioni disciplinari che, graduate secondo la gravità, possono consistere: nella riduzione dello stipendio (articolo 80, lett. f), del D.P.R. n. 3 del 1957), nella sospensione della qualifica per violazione del segreto che abbia prodotto grave danno (articolo 81, lett. d), del D.P.R. n. 3 del 1957), nella destituzione per dolosa violazione dei doveri d’ufficio che abbia provocato grave pregiudizio allo Stato o ad enti pubblici o a privati (articolo 84, lett. d), del D.P.R. n. 3 del 1957).


Diritto alla privacy

Per "tutela della privacy" si intende il DIRITTO alla protezione dei dati personali disciplinato dalla Legge 675/96 e successive modificazioni dopo esplicita adesione

  • alla convenzione di Strasburgo 28 gennaio 1981, n. 108 del Consiglio d’Europa
  • agli accordi di Schengen del 14 giugno 1985
  • alla direttiva n. 45/46 CE del 1995 del Parlamento Europeo

L’art. 1 comma 1 della L. 675/96 cita testualmente:
"La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e alla dignità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione".

La legge impone regole e procedure dirette a garantire la custodia e la sicurezza dei dati, pertanto va posta molta attenzione, oltre agli aspetti etici e di sostanza, anche gli aspetti procedurali e alla regolarità formale del trattamento.

Inoltre per ulteriori informazioni in merito alla privacy ricordiamo le seguenti normative:

  • D.L.G. del 30/06/2003 n. 196
  • Provvedimento del garante del 30/12/1999 e 13/01/2000 "individuazione di attività che perseguono rilevanti finalità d’interesse pubblico per le quali è autorizzato il trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici", G.U. n. 26 del 02/02/2000 pagine 31 e 32.

 

 

Link utili:

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione sono regolate dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 s.m.i. (Modifiche del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) s.m.i.

 

 

     last updated on: 26.11.2014, 10:32 by: Giulio Galotta